A tutte le Imprese iscritte e loro Consulenti (Aggiornamento NEWS Del 25.11.2020)
A seguito del prorogarsi dell’emergenza Sanitaria per COVID-19 e della necessità di rendere ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni emesse dall’Inps ed attuate dalla Cassa Edile, si ricorda che per gli eventi dal mese di Novembre 2020, per non incorrere nel diniego di rimborsi o di eventuali recuperi per documentazione giustificativa non idonea, risulta indispensabile:
A seguito di chiarimenti ricevuti da INPS, in merito alla presa in carico di eventi malattia causa COVID-19 con certificato rilasciato tardivamente da MMG, si precisa che CASSA EDILE FCR procederà al rimborso della integrazione economica, in presenza di giustificativo, quali il provvedimento ASL o in sua sostituzione comunicazione dell’Azienda, come da facsimile allegato.
In assenza del provvedimento o della comunicazione, si procederà alla trattazione del certificato di malattia come da disposizioni generali e non verranno riconosciute le giornate non coperte da regolare certificato rilasciato da MMG. Resta inteso che l’emissione del provvedimento ASL non sostituisce l’emissione del regolare certificato medico.
NB: Nel caso di rimborsi già autorizzati, ai quali siano state escluse delle giornate, per certificati tardivi, vi comunichiamo che siamo a disposizione per verificare le posizioni, previa vostra segnalazione ed invio del giustificativo, quali il provvedimento ASL o comunicazione come da FAC-SIMILE ALLEGATO
Inoltre si richiama l’attenzione a quanto espressamente indicato al punto 3, comma 4, del messaggio INPS 2584, che di seguito indichiamo:
“Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione”.
Ne consegue che è indispensabile comunicare alla CASSA EDILE tale casistica, come indicato nelle disposizioni Trattamento Economico, mediante annotazione nella documentazione giustificativa o mediante comunicazione email, in quanto la riduzione ai 2/5 del rimborso INPS, comporta un aumento dei normali coefficienti riconosciuti dalla Cassa Edile.
Si allega: