Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.
§1. All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata come di seguito indicato.
§2. L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.
§3. La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi prestabiliti per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione.
Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
§4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti contrattuali, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.
§5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali altre ore previste;
b) a versare alla Cassa Edile il contributo previsto per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate, nonché sul trattamento economico per le festività.
§6. Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo contrattuale.
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:
– assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
– assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
– periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
– periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001.
La Cassa Edile registra altresì:
1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.