Ai sensi degli artt 47 e 48 del D.Lgs 81/2008 che prevede la nomina o l’istituzione del rappresentante dei lavoratori a livello territoriale (RLST) o Aziendale (RLS), riportiamo sotto la comunicazione aggiornata dei nominativi degli RLST, in caso non sia stato nominato RLS Aziendale.
Per qualsiasi informazione e designazione del nominativo RLST, potrete contattare direttamente gli interessati attraverso i recapiti contenuti nella comunicazione.
Inoltre si ricorda e segnala che l’art. 37 punto 10 del D.Lgs 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Infine la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Gli uffici restano a disposizione per le eventuali informazioni del caso.
Allegato: RLST COMUNICAZIONE del 27.01.2022