Si pubblica Circolare CNCE n. 808 del 28 Febbraio 2022 contente D.L. n. 13 “Misure urgenti per il contrato alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.
La norma prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che, l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili.
La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.